(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 52 del 4
                            aprile 2001)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Vista   la   deliberazione   della   giunta   regionale  n.  1675
dell'11 dicembre  2000  con la quale la giunta regionale ha approvato
gli  indirizzi  e  criteri per la programmazione delle medie e grandi
strutture  di vendita ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della
legge regionale n. 24/1999;
    Vista  la decisione protocollo n. 2069, verbale n. 11, seduta del
18 dicembre  2000  della commissione di controllo che ha rilevato che
"a  termini  dell'art.  17,  comna 32, della legge 15 maggio 1997, n.
127,  il  controllo  di  legittimita'  sugli  atti  della  Regione si
esercita  esclusivamente  sui  regolamenti  e  inoltre  che  la legge
costituzionale  22 novenmbre  1999,  n.  1  prevede che i regolamenti
stessi   debbano   essere  emanati  dal  presidente  della  giunta  e
conseguentemente  che  l'atto  soggetto  a  controllo preventivo puo'
essere solo il decreto emanato dal presidente della giunta".
    Vista  la  successiva  deliberazione  di chiarimenti n. 84 del 13
febbraio 2001 con la quale la giunta regionale ha approvato lo schema
di  regolamento  per la programmazione delle medie e grandi strutture
di vendita;
    Visto  l'art. 121 della Costituzione, cosi' come modificato dalla
legge  costituzionale  22  novembre  1999,  n.  1, nella parte in cui
attribuisce  al  presidente  della  giunta regionale l'emanazione dei
regolamenti regionali;

                                Emana

il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                      Natura del provvedimento
    1. Il presente regolamento contiene gli indirizzi e i criteri per
la  programmazione  delle  medie e grandi strutture di vendita di cui
all'Art.  1, comma 2, lettera a) della legge regionale 4 agosto 1999,
n.  24,  integrati con ulteriori direttive e indicazioni operative ai
comuni  per  l'attuazione  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, di riforma della disciplina del commercio.
    2. La validita' temporale delle presenti disposizioni di anni tre
a  decorrere  dalla  loro  entrata in vigore. La giunta regionale, si
riserva  la  facolta' di aggiornare il presente studio entro sei mesi
dall'entrata  in  vigore  del presente regolamento, in considerazione
del  tempo  trascorso  dalla  sua  formazione, nonche' dei nulla-osta
concessi  successivamente da commissari ad acta nominati dagli organi
di giustizia amministrativa.