(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 52 del 4 aprile 2001) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1675 dell'11 dicembre 2000 con la quale la giunta regionale ha approvato gli indirizzi e criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 24/1999; Vista la decisione protocollo n. 2069, verbale n. 11, seduta del 18 dicembre 2000 della commissione di controllo che ha rilevato che "a termini dell'art. 17, comna 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il controllo di legittimita' sugli atti della Regione si esercita esclusivamente sui regolamenti e inoltre che la legge costituzionale 22 novenmbre 1999, n. 1 prevede che i regolamenti stessi debbano essere emanati dal presidente della giunta e conseguentemente che l'atto soggetto a controllo preventivo puo' essere solo il decreto emanato dal presidente della giunta". Vista la successiva deliberazione di chiarimenti n. 84 del 13 febbraio 2001 con la quale la giunta regionale ha approvato lo schema di regolamento per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita; Visto l'art. 121 della Costituzione, cosi' come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al presidente della giunta regionale l'emanazione dei regolamenti regionali; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Natura del provvedimento 1. Il presente regolamento contiene gli indirizzi e i criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita di cui all'Art. 1, comma 2, lettera a) della legge regionale 4 agosto 1999, n. 24, integrati con ulteriori direttive e indicazioni operative ai comuni per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di riforma della disciplina del commercio. 2. La validita' temporale delle presenti disposizioni di anni tre a decorrere dalla loro entrata in vigore. La giunta regionale, si riserva la facolta' di aggiornare il presente studio entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, in considerazione del tempo trascorso dalla sua formazione, nonche' dei nulla-osta concessi successivamente da commissari ad acta nominati dagli organi di giustizia amministrativa.